OBBLIGO DI DENUNCIA
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne, la notizia di ogni reato perseguibile d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. Questo è stabilito dall’art. 331 del codice di procedura penale. Per il pubblico ufficiale, la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen). I reati specifici a danno dei minori perseguibili d’ufficio e per i quali vi è l’obbligo di denuncia, sono:
– il reato di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 cod. pen.) “commette tale reato chiunque maltratta una persona della famiglia di qualunque età, o un minore di anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata”. La legge specifica che per maltrattamento si deve intendere una condotta abituale, protratta nel tempo, tale da potersi considerare uno stile di vita nella relazione tra il maltrattante e la vittima; sporadici e/o saltuari atti di violenza possono rappresentare altri reati, puniti meno gravemente;
– articoli 609 bis.– 609 septies: è un reato perseguibile d’ufficio il reato, attuabile in varie forme, di “violenza sessuale” quando è compiuto ai danni di un minore di 18 anni; i rapporti sessuali con un minore di 10 anni sono equiparati a violenza: quindi si deve procedere d’ufficio e inoltre la pena è aumentata.
PUBBLICO UFFICIALE
“Colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione”.
Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.
Nell’ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore medico pediatrico che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.
OPERATORE INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
“Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d’opera meramente materiali”.
Nell’ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché́ tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.
Nell’ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell’ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero- professionali o in convenzione.
L’operatore sociale e sanitario segnala il minore che (a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio”.
Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può̀ incidere negativamente sulle sue potenzialità̀ di crescita e di sviluppo.